Pubblichiamo uno scritto del Dott. Crosti, consulente finanziario milanese, specialista in questioni monegasche (dr.crosti@libero.it)
Il Principato di Monaco riesce in una impresa non facile; da un lato a tenere molto bassa la tassazione dei suoi cittadini residenti, dall’ altro a dare agli stessi dei servizi sociali di primo ordine, obbiettivi che spesso sono difficilmente conciliabili, basterebbe considerare l’ Italia, ma anche la Francia.
Conosco l’obiezione che potrebbe essere mossa a questa constatazione: il Principato è un “mini” Stato e quindi non può essere comparato a Stati quali per l’ appunto l’Italia o la Francia la cui struttura economica e sociale, basterebbe pensare al flusso migratorio in entrata, è completamente differente.
Tutto corretto, sono situazioni non comparabili, però mi sorge spontanea una domanda: per quale motivo uno Stato che riduce od in alcuni casi annulla la tassazione delle persone fisiche, pur rispettando i requisiti di trasparenza , deve essere necessariamente visto in modo negativo, come uno Stato o Paese “black”? E se invece fossero i comportamenti di altri Stati ad essere criticabili in quanto incapaci di controllare sia il volume della spesa pubblica, di difficile gestione, sia soprattutto la qualità della stessa ? Ogni riferimento alla bella “penisola ” è puramente casuale, così come è ovviamente casuale il riferimento ai “navigators” !
Ciò che stride è proprio come il secondo Stato, un po’ spendaccione, giudica il primo Stato, che evidentemente si gestisce meglio, qualificandolo , e trattandolo ancora per alcuni aspetti, come “black”, qualifica questa che comporta all’ atto pratico tutta una serie di conseguenze non di poco conto.
Eviterò di tediare il lettore esponendo il percorso normativo in un dedalo di norme che occorre intraprendere al fine di pervenire a capire quale sia la precisa collocazione del Principato, nella pagella dei Paesi virtuosi che hanno rapporti con l’ Italia. Occorre dire che però il Principato, in questa collocazione, è in buona compagnia con la Repubblica Elvetica, quindi si potrebbe dire “mal comune, mezzo gaudio”!
Il riferimento normativo è al Decreto Ministeriale (D.M.) del 4 maggio 1999, il quale indica la lista degli Stati attualmente ritenuti come privilegiati ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), lista nella quale sono per l’ appunto inclusi sia la Svizzera sia il Principato. Deve fare riflettere la circostanza che il Decreto in questione sia stato emesso ben 22 anni fa, in un contesto storico completamente differente; forse sarebbe caso di prendere atto che molto acqua è passata sotto i ponti!
Monaco ha intrapreso un percorso verso la trasparenza che ha convinto l’ Unione europea ad annoverarla tra gli Stati “white”, basterebbe pensare agli accordi stipulati per lo scambio automatico delle informazioni aventi rilevanza ai fini fiscali, ciò che rende Monaco, al pari della Svizzera, un Paese collaborativo.
Difatti entrambi gli Stati sono presenti nella lista di cui al Decreto del 17 gennaio 2017 in virtù del quale sono qualificati come “collaborativi”, avendo aderito allo scambio di informazioni a partire dal 2018 (con riferimento all’anno fiscale 2017).
Tale qualifica sembrerebbe “stridere” con quanto è stato analizzato in precedenza in relazione alle persone fisiche, dato che da un lato Monaco è “collaborativo” , dall’ altro però è ancora “black” per via della sua fiscalità, particolarmente attrattiva.
Da quanto precede emerge una situazione di evidente incoerenza e di palese discriminazione dei soggetti che intrattengono rapporti con il Principato in quanto oramai è assodato a livello internazionale che il Principato ha acquisito legittimamente la qualifica di uno Stato trasparente,
Per quanto invece concerne la discriminazione basterebbe ricordare ad esempio che la mancata indicazione da parte delle persone fisiche di attivi detenuti nel Principato nel “famigerato” quadro RW , finalizzato al monitoraggio degli attivi detenuti all’ estero da soggetti persone fisiche residenti in Italia , ed allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, è assoggettata ad un regine sanzionatorio molto più oneroso rispetto al regime applicabile ad esempio per gli attivi non dichiarati detenuti in Francia, oppure che i termini di prescrizione per una azione di accertamento da parte della Amministrazione italiana sono raddoppiati rispetto ai normali termini. A quanto precede aggiungasi anche che un attivo detenuto nel Principato e non dichiarato in modo corretto fa scattare la presunzione che l’ attivo in questione sia stato costituito con fondi sottratti alla tassazione, presunzione non applicabile ad esempio ad una analoga situazione con la Francia .
“Quoi faire” ?
La Svizzera, che si trova nella stessa precisa situazione, sta facendo pressioni sull’Italia affinché la situazione descritta possa venire modificata eliminando la Repubblica elvetica dall’ elenco citato all’ inizio.
Su questo argomento il Consiglio nazionale svizzero ha chiesto al governo di Berna di attivarsi presso l’ Italia. Non sono al corrente di iniziative intraprese in questo senso dalle Autorità del Principato, iniziative che potrebbero eliminare finalmente la qualifica di”black” attribuita al Principato, colore che non si giustifica per il solo fatto che il Principato in modo virtuoso non tassa i suoi cittadini! Ma siamo certi che è proprio un comportamento negativo da censurare?